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Consob: richiama l’attenzione degli intermediari sulla finanza sostenibile


Una nota della Consob evidenzia l’attuale quadro normativo sugli investimenti ESG e i necessari presidi per gli investori retail.

Relativamente al contesto normativo nel mese di maggio 2018 la Commissione europea ha pubblicato un pacchetto di proposte legislative volte a promuovere una “finanza sostenibile” in linea con gli obiettivi enucleati nel proprio “Piano d’azione” del marzo 2018. In tale ambito, sono stati avviati i lavori per la predisposizione di modifiche alle misure di attuazione della MiFID II. In proposito, l’ESMA ha fornito un apposito “technical advice” alla Commissione europea.

È inoltre in corso di predisposizione una regolamentazione per l’individuazione di criteri armonizzati che consentano di determinare, in maniera omogenea, il grado di sostenibilità degli investimenti (c.d. “Regolamento Tassonomia”).

In data 9 dicembre 2019 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (c.d. “SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation”), che stabilisce norme armonizzate sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari.

 

Le evidenze di mercato

Le tematiche ESG4 sono divenute, sempre più di frequente, driver per la distribuzione di prodotti/servizi di investimento.  Anche i risparmiatori di tipo retail stanno mostrando attenzione ai profili di “sostenibilità” nella scelta dei propri investimenti.

Nel corso dell’ordinaria attività di vigilanza, la Consob ha riscontrato il crescente utilizzo da parte degli intermediari del tema della “sostenibilità” nelle proprie politiche commerciali.  Risultano anche campagne pubblicitarie indirizzate alla clientela interessata ai c.d. investimenti sostenibili.  In un contesto di asimmetrie informative e di possibili spinte competitive, sottolinea la Consob, può accentuarsi il rischio di condotte degli intermediari non allineate alla cura dell’interesse del cliente (c.d. green washing).

 

Presidi di investor protection: valutazione di adeguatezza, product governance, informativa

Nelle more della definizione ed applicazione delle modifiche legislative sopra riferite, si osserva che la disciplina vigente già contiene indicazioni che si ritiene debbano essere considerate dagli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento.

Nei recenti “Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II”l’Autorità europea ha riconosciuto come buona prassi per gli operatori quella di valutare gli elementi non finanziari al momento della raccolta delle informazioni sugli obiettivi di investimento del cliente, acquisendo notizie anche in merito alle preferenze del cliente sui fattori ambientali, sociali e di governance.

Secondo i citati Orientamenti, tali informazioni dovrebbero essere sufficientemente granulari e coerenti con i criteri adottati per la classificazione dei prodotti sostenibili, ai fini di una compiuta considerazione nell’ambito della valutazione di adeguatezza. Negli “Orientamenti sugli obblighi di governance dei prodotti ai sensi della MiFID II”, l’ESMA ha indicato al paragrafo 18, lettera e), che, nell’ambito delle “esigenze ed obiettivi dei clienti”, un determinato prodotto può “essere concepito con caratteristiche particolari per conseguire obiettivi di investimento specifici quali «la protezione della moneta», «l’investimento verde», «l’investimento etico», ecc., a seconda dei casi”.

Tale indicazione, contenuta nella parte degli Orientamenti dedicata ai “produttori”, è specificamente richiamata anche per i “distributori” (cfr. par. 34).

Nel quadro della disciplina europea e nazionale sulle informazioni e comunicazioni pubblicitarie e promozionali, rilevano in particolare i seguenti obblighi degli intermediari:

-          fornire al cliente informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, anche nell’ambito delle comunicazioni pubblicitarie e promozionali (articolo 36, del Regolamento Intermediari n. 20307/2018);

-          assicurare che le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing siano in linea con quelle fornite ai clienti nel quadro della prestazione di servizi di investimento e servizi accessori (cfr. art. 46, comma 5, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565);

-          fornire ai clienti o potenziali clienti, in tempo utile prima di prestare loro i servizi di investimento o servizi accessori, una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari, tenendo conto, in particolare, della classificazione del cliente come cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata (art. 48, comma 1, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565).

Nell’ordinamento domestico, trovano altresì applicazione gli ulteriori obblighi informativi e di rendicontazione previsti dagli artt. 136 e 137 del citato Regolamento Intermediari n. 20307/2018, relativi ai prodotti e servizi qualificati come “etici” o “socialmente responsabili”.

Fonte: Consob